La nuova riforma del condomino del 11 dicembre 2012, n. 220, sancisce l'obbligo di apertura del conto corrente condominiale con unità abitative superiore a 8.
L'Amministratore ha l'obbligo di apertura del conto corrente anche se l'assemblea si rifiuta, se lo stesso non provvede può essere uno dei gravi motivi per il quale l'amministratore può essere revocato per giusta causa.
Non è da sottovalutare questo adempimento, poiché attraverso il conto corrente tutte le operazione diventano tracciabili, quindi si può avere un fattivo riscontro di tutte le attività contabili svolte dall'Amministratore.
Molti condomini, purtroppo, anche se c'è l'obbligo, con la complicità dell'Amministratore preferiscono non far attivare l'apertura di un conto, poiché comporterebbe ulteriori oneri a carico dei condomini.
In realtà la spesa a carico per ogni singolo ammonterebbe a circa una decina di euro l'anno, una cifra irrisoria rispetto alle garanzie come una maggiore trasparenza sulla gestione della contabilità da parte dell'amministratore e conseguentemente maggior controllo da parte degli stessi condomini che possono richiedere copia degli estratti conto, senza considerare che anche il pagamento delle quote condominiali sarebbe più sicuro attraverso bonifici e versamenti, anziché in contanti.