La nuova riforma del condominio Legge 11/12/2012 n. 220 con l'art. 9 esclude la durata biennale dell'incarico dell'amministratore, infatti al comma 11, lo stesso prevede che
“l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata“, ciò significa che l'amministratore (o i condomini se non provvede l'amministratore) ogni anno deve porre all'ordine del giorno la sua conferma, escludendo la durata biennale dell'incarico.